La controversia riguardava essenzialmente il rispetto dei requisiti inderogabili del Codice del lavoro relativi alla procedura di licenziamento e al contenuto del relativo provvedimento, comprese le cause di nullità previste dall'art. 252.

Con la decisione del 1° ottobre 2026, la Corte ha disposto l'annullamento del provvedimento di cessazione del contratto individuale di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nella posizione precedente e il pagamento delle retribuzioni relative al periodo tra il licenziamento e l'effettiva reintegrazione, con rivalutazione e interessi moratori legali. La sentenza è definitiva.

Il cliente è stato assistito dall'avv. dr. Dan-Adrian Cărămidariu e dall'avv. dr. Alexandra Bob di Cărămidariu Bunu SCA.